E' una specifica forma di accesso.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 garantisce il più ampio diritto di accesso nella massima trasparenza possibile per l’intera materia dell’informazione ambientale, definendo questa qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell’ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull’ambiente stesso, le misure politiche ed amministrative che incidono o che possono incidere sugli elementi sopraddetti, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici usate nell’ambito delle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare – art. 2 D. Lgs. 195/2005. Tuttavia il successivo art. 5, nell’elencare i casi di esclusione dal diritto di accesso, indica al comma 2 n. 5) la divulgazione di informazioni che arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, della tutela di un legittimo interesse economico (…), nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.