Studio Legale Ollari
Avvocato Parma - Casalmaggiore

F.A.Q.


      

Nulla.
Solo raccogliere i documenti, prestando attenzione alle date di ricevimento, per poi portarli con urgenza (a mani o via mail) all' avvocato.

E' una specifica forma di accesso.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 garantisce il più ampio diritto di accesso nella massima trasparenza possibile per l’intera materia dell’informazione ambientale, definendo questa qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell’ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull’ambiente stesso, le misure politiche ed amministrative che incidono o che possono incidere sugli elementi sopraddetti, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici usate nell’ambito delle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare – art. 2 D. Lgs. 195/2005. Tuttavia il successivo art. 5, nell’elencare i casi di esclusione dal diritto di accesso, indica al comma 2 n. 5) la divulgazione di informazioni che arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, della tutela di un legittimo interesse economico (…), nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

E' l'accesso nuovo (che si aggiunge a quello previsto in gernerale dalla legge 241/1990) introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97
Esso ha introdotto l’accesso civico novellando l’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, si è dichiaratamente ispirato al cd. “Freedom of information act” che, nel sistema giuridico americano, ha da tempo superato il principio dei limiti soggettivi all’accesso, riconoscendolo ad ogni cittadino, con la sola definizione di un “numerus clausus” di limiti oggettivi, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, che sono appunto precisati nello stesso art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013.
L’intento del legislatore delegato è stato quello di “favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, promuovendo così “la partecipazione al dibattito pubblico”.
In sostanza essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

IL NORMALE ACCESSO AGLI ATTI e' detto ACCESSO DOCUMENTALE EX L 241/1990.

Il diritto di accesso ai documenti è la protezione accordata all'interesse sostanziale alla conoscenza, con finalità superindividuali di tutela della trasparenza dell'azione amministrativa
La legge 241/90 e s.m. con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, ha inteso assicurare all'amministrato la trasparenza della Pubblica Amministrazione, e come tale anche il Comune, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo, elevando l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali incide l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.
Occorrre avere e dinmostrare un interesse specifico ad avere i documenti.
Se viene negato l'accesso va proposto ricorso al TAR nel termine dimezzato di 30 giorni dal diniego.

La tematica dei vizi si distingue in "vizi gravi", con termini da rispettare (art. 1669 c.c.) e "vizi lievi" (art. 1667 c.c.).
Occorre una perizia e rivolgersi a un un avvocato per una diagnosi che rispetti rispetti i termini e interrompa possibili decadenze e prescrizioni.

L'immobile è vendibile ma occorre mettere in chiaro (con possibile riduzione del prezzo) tutti i problemi.
La mancanza di agibilità spesso si risolve in una pratica di sanatoria, a meno che non riguardi la mancanza di elementi necessari per l'uso dell'immobile; in questo caso, si tratta di vendita di aliud pro alio, quindi vendita con un vizio insanabile.
Nel caso invece di piccoli abusi edilizi spesso è possibile la "sanatoria" o la "fiscalizzazione dell'abuso".

La procedura è complessa e diversa a seconda che si intenda bloccare l'opera pubblica oppure ricavarne il giusto indennizzo.
L’ESPROPRIAZIONE DI BASA SU TRE FASI: 1) VINCOLO; 2) DICHIARAZIONE DI PU (PUBBLICA UTILITA’); 3) DECRETO DI ESPRPRIO ED INDENNIZZO.
Con le prime due fasi (vincolo e PU) si radica il diritto ad espropriare.
La terza fase (decreto di esproprio ed indennizzo) riguarda il pagamento del prezzo dell’ablazione delle aree.
Ogni fase ha il proprio strumento di tutela
Fase vincolo + PU= OSSERVAZIONI E POI ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del progetto definitivo approvato
Fase offerta indennità provvisoria-determinazione indennità espropriativa= arbitrato-Corte d’Appello: si discute della indennità di esproprio definitiva; anche in questa fase si puo’ fare osservazione ed attendere la determinazione definitiva della Provincia o del collegio dei tecnici (salvo impugnarla in Corte d’Appello).

LE FASI DELL’ESPROPRIO
- prima dell’esproprio deve sussistere un vincolo valido ed efficace, prima dell’apposizione del quale va disposta la comunicazione individuale (ai sensi della L.R. 37/2002):
- per la dichiarazione di pubblica utilità deve esistere un progetto definitivo approvato, prima del quale deve essere offerta al privato la possibilità di fornire osservazioni, sul tracciato, sull’indennizzo per la reiterazione dei vincoli e su tutti gli aspetti della procedura;
- dopo l’approvazione del progetto deve essere notificata l’indennità provvisoria;

Il percorso del Testo Unico (DPR 327/2001, le cui regole procedurali sono meglio dettagliate dalla legge regionale 37/2002) per arrivare all’espropriazione è il seguente:
PROCEDURA
a - presupposti del decreto di esproprio
1) conformità al PRG ( o sua variante ) + apposizione del vincolo;
2) dichiarazione di pubblica utilità;
3) determinazione (della p.a.) dell’indennità d’esproprio, anche in via provvisoria.
b - presupposti per la perdita di proprietà
= emanazione e successiva esecuzione del decreto di esproprio.

1 - VINCOLO preordinato all’esproprio: comporta la destinazione dell’immobile all’esproprio;
nasce con l’approvazione dello strumento urbanistico generale o sua variante (articolo 9) o con atto di natura equivalente (articolo 10) come la conferenza di servizi , accordo di programma, intesa ecc.
tempi dura 5 anni, dopo di che decade (articolo 9 comma 3); se il vincolo è rinnovato va indennizzato il proprietario per il danno effettivamente subito (articolo 39).
2- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ: nasce:
a ) per le opere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico da: 1) approvazione del progetto definitivo dell’opera (avvenuta e comunicata con raccomandata del 8.10.2010); 2) approvazione del piano particolareggiato, di lottizzazione, di recupero, di ricostruzione, per gli insediamenti produttivi, di zona; 3) in generale, dall’approvazione o rilascio di un provvedimento che equivalga a dichiarazione di pubblica utilità (articolo 12);
b) per le opere difformi, dall’approvazione della variante al piano urbanistico (articolo 19); la legge regionale 37/202 disciplina le procedure.
tempi: sorge entro il termine di decadenza del vincolo (5 anni, articoli 9 e 13); dura fino a che non è adottato il decreto di esproprio: in genere, al massimo 5 anni (art. 13 comma 4); in casi particolari può durare di più (ad esempio 10 anni per p.i.p. e 18 anni per i p.e.e.p.) se le norme di settore prevedono che le opere possano essere eseguite in un termine maggiore (articolo 13 comma 7).
3- INDENNITA’ PROVVISORIA:
- entro 30 giorni da quando è efficace la dichiarazione di pubblica utilità, l’ente notifica al privato la somma offerta (articolo 20 comma 1);
- il privato propone osservazione entro 30 giorni (articolo 20 comma 1);
- l’ente, pronunciandosi sulle osservazioni, notifica al privato l’indennità di espropriazione determinata in via provvisoria (articolo 20 comma 4);
- se il privato non accetta (non esprimendosi entro 30 giorni oppure limitandosi a nominare il proprio tecnico per la perizia di stima dell’indennità definitiva) le somme sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro 30 giorni;
- se il privato accetta l’indennità provvisoria, la somma è corrisposta entro 60 giorni e si stipula l’atto di cessione volontaria.
4- DECRETO DI ESPROPRIO: indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo e del provvedimento e dispone il passaggio di proprietà dell’immobile, che è però condizionato all’esecuzione del decreto, che avviene con il verbale d’ immissione in possesso (articolo 23)
tempi: va eseguito (con il verbale di immissione in possesso) entro 2 anni dalla sua emanazione (articolo 24 comma 1), ma comunque (se non è indicato un termine diverso nella dichiarazione di pubblica utilità) va emanato entro 5 anni dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (articolo 13 comma 4).

Sarebbe opportuna una perizia fonometrica privata, prima di inviare un esposto al Comune e ARPAE perché verifichino il superamento dei limiti del rumore.
Spesso al rumore intollerabile è associato anche un cambio di uso illegittimo dell'immobile fonte del rumore insopportabile, oppure una gestione dell'esercizio (ad esempio, ristorante) non conforme alla legge.
Le sanzioni irrogate dal Comune e da ARPA possono essere poi utilizzate come prove in una possibile azione per il risarcimento del danno.

Di solito 60 giorni per il ricorso al TAR
oppure 120 giorni per il ricorso straordinario (che in limitati casi - in materia di gare pubbliche- non è ammissibile).

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